Di seguito il regolamento per il XVI Congresso Nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattolica.
Il documento è diviso in 5 capi e 23 articoli.
Capo I – Partecipanti
Articolo 1 (delegati)
Al XVII Congresso nazionale Msac partecipano con diritto di voto:
- i Segretari diocesani;
- nel caso che il Congresso diocesano non abbia avuto luogo, ha diritto di voto solamente il Segretario diocesano Msac eletto con il maggior numero di voti al Congresso diocesano del triennio 2017-2020; non hanno invece questo diritto i Segretari diocesani eletti nei trienni precedenti al 2017-2020;
- il Segretario nazionale e il Vicesegretario nazionale;
- la Segreteria nazionale del Msac;
- tutti i membri dell’Équipe nazionale del Msac.
I partecipanti di cui alle lettere a, b, c, d, e del presente articolo sono di seguito denominati “delegati”.
Articolo 2 (osservatori)
Ai lavori del Congresso hanno facoltà di partecipare con diritto di parola:
- gli Incaricati diocesani alla formazione nominati dal Consiglio diocesano;
- i Consiglieri nazionali dell’Azione cattolica italiana;
- fino a quattro membri delle Équipe del Msac per ciascuna diocesi;
- fino a quattro delegati delle associazioni diocesane interessate alla conoscenza del Msac.
I partecipanti di cui alle lettere a, b, c, d del presente articolo sono di seguito denominati “osservatori”.
Art. 3 (Iscrizione)
I nomi dei delegati e degli osservatori al Congresso nazionale devono essere comunicati dalle Associazioni diocesane alla Segreteria generale dell’ACI entro il 30 marzo 2021, mediante il sistema informatico che la Segreteria generale predisporrà sul sito https://xviicongressomsac.azionecattolica.it.
All’iscrizione dei delegati va allegato il verbale delle operazioni elettorali del Congresso diocesano.
Articolo 4 (deleghe)
I Segretari diocesani assenti possono farsi rappresentare, attraverso delega scritta, da un altro socio dell’ACI che partecipa alla vita del Msac della propria diocesi e che non è già titolare di voto in Congresso. La delega, sottoscritta dall’assente e dal Presidente diocesano, deve essere trasmessa per la verifica alla Segreteria generale entro il 10 aprile.
Articolo 5 (Compiti della Segreteria generale dell’ACI)
Spetta alla Segreteria generale:
- esaminare i verbali relativi all’elezione dei Segretari diocesani e accertarne la validità;
- verificare, con l’ausilio del “Centro Adesioni”, che i delegati al Congresso con diritto di voto siano aderenti all’ACI;
- compilare un elenco generale ufficiale degli aventi diritto al voto a disposizione dei partecipanti al Congresso; in questo elenco devono essere segnati, a fianco di ciascun nome, la diocesi di provenienza e l’incarico; questo elenco viene precedentemente consegnato alla Segreteria nazionale del Msac per completare la verifica poteri;
- consegnare ai Segretari diocesani gli appositi accessi ai portali per esercitare le funzioni da delegati o osservatori entro 3 giorni dall’inizio del Congresso;
- decidere, insieme alla Segreteria nazionale del Msac, sugli eventuali reclami circa l’assegnazione del diritto di voto che dovranno essere presentati entro l’8 aprile mandando un’email a msac@azionecattolica.it.
Capo II – Costituzione e organi del Congresso
Articolo 6 (Ufficio di presidenza)
Il Congresso nazionale è presieduto dal Segretario nazionale Msac. Il Segretario è coadiuvato da un Ufficio di presidenza di cui egli propone l’elezione al Congresso. L’Ufficio di presidenza è composto da un aderente dell’ACI che modera i lavori del Congresso.
Articolo 7 (costituzione del Congresso)
Il Congresso è validamente costituito quando sia accertata la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
L’Ufficio di presidenza, verificata la presenza del numero legale, dichiara costituito il Congresso e aperti i lavori. Aperto il Congresso l’Ufficio di presidenza mette in votazione la costituzione degli organi congressuali.
Ogni volta che l’apposito sistema elettronico verifica un numero di voti che indichi che sia venuto meno il numero legale, l’Ufficio di presidenza chiede una verifica e può sospendere i lavori fino finché non si è ricostituito il numero legale per procedere alle votazioni.
Articolo 8 (Organi del Congresso)
Organi del Congresso sono:
- il Presidente che è il Segretario nazionale;
- l’Ufficio di presidenza di cui all’art. 6;
- la Commissione emendamenti di cui all’art. 12;
- la Commissione elettorale di cui all’art. 18.
Capo III – Documento congressuale e Mozioni
Articolo 9 (Discussione Documento congressuale)
Il Documento congressuale, proposto dall’Équipe nazionale e precedentemente sottoposto all’attenzione dei Circoli diocesani del Movimento, viene discusso e approvato nei tempi e nei modi previsti dal programma congressuale.
Articolo 10 (Emendamenti)
Il testo del Documento è integrabile ed emendabile in ogni sua parte. Ogni delegato ha libertà di scrivere 10 emendamenti e sottoscrivere 10 emendamenti. Ogni emendamento deve essere sottoscritto da almeno 12 delegati.
Tutti gli emendamenti devono pervenire alla Commissione degli emendamenti entro e non oltre le ore 21.30 del 17 aprile.
Articolo 11 (Inammissibilità degli emendamenti)
Gli emendamenti presentati non possono contrastare con quanto previsto dallo Statuto dell’ACI, dal Regolamento nazionale di attuazione e dal Documento normativo del Msac.
Articolo 12 (Commissione emendamenti)
Gli emendamenti sono esaminati dalla Commissione emendamenti ai fini di valutarne la loro ammissibilità al voto del Congresso.
La verifica degli emendamenti è demandata ad una commissione composta dal Segretario e Vicesegretario nazionale, quattro membri dell’Équipe nazionale, un Vicepresidente nazionale per il Settore giovani. I membri dell’Équipe nazionale che fanno parte di questa commissione vengono proposti dalla Segreteria nazionale del Msac e votati dal Congresso.
La Commissione emendamenti, inoltre, provvede a unificare gli emendamenti tra loro simili.
La commissione può giovarsi della consulenza della Segreteria generale ACI.
Articolo 13 (Discussione degli emendamenti e votazione del Documento congressuale)
Gli emendamenti sono discussi dal Congresso il 18 aprile in assemblea plenaria. Saranno posti al voto i punti o le parti di Documento per i quali sono stati presentati validamente degli emendamenti; successivamente sarà messo in votazione il Documento nella sua interezza.
Gli emendamenti vengono illustrati dal proponente; a seguito è ammesso un intervento contrario all’emendamento e poi si procede alla votazione dell’emendamento stesso. Entrambi gli interventi possono avere una durata massima di 3 minuti.
Articolo 14 (Votazione degli emendamenti e del Documento congressuale)
Ogni emendamento messo in votazione è approvato con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. Gli astenuti non sono considerati nel computo dei presenti. La votazione avviene con strumento informatico idoneo e ha la durata massima di tre minuti. Tale procedura si applica anche alla votazione finale del Documento.
Articolo 15 (Mozioni)
I delegati possono sottoporre al voto del Congresso delle mozioni. Queste devono essere presentate alla Commissione emendamenti, devono essere sottoscritte da almeno 30 delegati e ammesse dalla Commissione verifica degli emendamenti secondo i precedenti art. 11 e 12. La Segreteria nazionale può presentare mozioni senza necessità di ulteriori sottoscrizioni.
Le mozioni sono discusse e votate dal Congresso con le stesse modalità, di cui precedenti art. 13 e 14, relative agli emendamenti.
Articolo 16 (Delega per la revisione e il coordinamento stilistico del Documento congressuale)
Il Congresso nazionale, su proposta del’Ufficio di presidenza, successivamente all’approvazione finale dell’intero Documento, secondo quarto previsto dai precedenti articoli 13 e 14 del presente Capo, può delegare l’Équipe nazionale del Msac a procedere alla revisione formale e al coordinamento stilistico del Documento congressuale approvato, nella prima riunione dell’Équipe nazionale del Movimento del nuovo triennio. Per l’approvazione dell’eventuale delega si applicano le stesse maggioranze e disposizioni previste dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento.
Capo IV – Elezione dei responsabili nazionali
Articolo 17 (Elezioni)
Il Congresso elegge il Segretario nazionale, il Vicesegretario nazionale e quattro membri dell’Équipe nazionale.
Articolo 18 (Commissione elettorale)
La Commissione elettorale è composta da tre soci dell’ACI partecipanti alla vita del Msac che vengono proposti dalla Segreteria nazionale del Msac e votati dal Congresso. Al suo interno la commissione elegge un presidente del seggio, uno scrutatore e un segretario.
Spetta alla Commissione elettorale:
- verificare i requisiti dei firmatari delle candidature a Membro eletto dell’Équipe nazionale, di cui al successivo articolo 21 del presente Regolamento;
- predisporre quanto necessario per la votazione elettronica delle elezioni di cui all’art.17.
Articolo 19 (Candidature per la Segreteria nazionale)
Prima dell’inizio del Congresso saranno definiti i nomi dei candidati alla Segreteria nazionale, in un numero non superiore a 3 per la lista maschile e 3 per la lista femminile, secondo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo 11 del Documento normativo Msac.
Articolo 20 (Primo turno di votazioni e preferenze esprimibili per l’elezione del Segretario e Vicesegretario Nazionale)
Il Congresso nazionale elegge a maggioranza assoluta dei voti dei delegati un uomo e una donna per la Segreteria nazionale. Qualora in una lista nessun candidato raggiungesse la maggioranza necessaria alla prima votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati della suddetta lista. Risulterà poi eletto per tale lista il candidato che riporterà il maggior numero di voti. Nei casi di parità, risulta eletto il più anziano d’età.
Ogni delegato può esprimere, in ciascuna votazione, una sola preferenza per lista.
Articolo 20 (Secondo turno di votazioni e preferenze esprimibili per l’elezione del Segretario e Vicesegretario Nazionale)
Il Congresso nazionale procede a una votazione ulteriore per stabilire tra i due eletti alla Segreteria nazionale l’assegnazione della carica di Segretario nazionale e quella di Vicesegretario nazionale. Il candidato che riceve più voti tra i due assume la carica di Segretario, mentre il candidato che riceve meno voti tra i due assume automaticamente quella di Vicesegretario. Per tale votazione è sufficiente la maggioranza semplice dei voti e ciascun delegato può esprimere una sola preferenza. Nei casi di parità, risulta eletto il più anziano d’età.
Articolo 21 (Candidature ed elezione dei Membri eletti dell’Équipe nazionale)
Le candidature a membri eletti dell’Équipe nazionale sono disciplinate dall’articolo 11 del Documento normativo Msac.
Possono candidarsi a membro dell’Équipe nazionale i Segretari diocesani, i membri d’Équipe diocesana in carica e i Segretari e membri di Équipe che hanno appena terminato il loro servizio diocesano nel Msac. Le candidature si riterranno valide se:
- avranno ottenuto l’assenso scritto da parte del proprio Consiglio diocesano in data anteriore all’apertura del Congresso;
- previo parere favorevole da parte del Presidente diocesano che dovrà essere esplicitato alla Segreteria nazionale Msac, saranno sottoscritte da almeno 20 delegati al Congresso nazionale e presentate alla Commissione elettorale entro e non oltre le 17.00 di sabato 17 aprile 2021. Ogni delegato può sottoscrivere fino a due candidature.
Al momento della votazione ogni delegato può esprimere fino a quattro preferenze.
Sono eletti membri dell’Équipe nazionale i quattro candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il più anziano d’età.
Articolo 22 (Svolgimento delle operazioni elettorali)
Le operazioni di voto, mediante apposito sistema informatico, si svolgeranno sabato 17 aprile 2021 dalle ore 19.45 alle ore 21.00. L’eventuale ballottaggio di cui all’art. 19 e la votazione per l’assegnazione della carica di Segretario nazionale e quella di Vicesegretario nazionale di cui all’art. 20 si svolgeranno in successione domenica 18 aprile 2021 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Capo V – Norme finali
Articolo 23 (Norme finali per lo svolgimento del Congresso)
Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere sull’interpretazione del presente regolamento è competente, con giudizio insindacabile, la Segreteria nazionale del Msac.
La Segreteria nazionale può essere investita di una questione di interpretazione del regolamento in qualsiasi momento su richiesta dell’Ufficio di presidenza o di almeno 5 delegati con una comunicazione scritta mediante apposito sistema informatico, di cui è data comunicazione ai delegati del Congresso dall’Ufficio di presidenza.
La Segreteria si riunisce e, dopo aver valutato l’ammissibilità della questione, decide in merito alla richiesta presentata e ai provvedimenti conseguenti. Delle decisioni prese viene stesa una motivazione sintetica che viene comunicata ai delegati del Congresso dall’Ufficio di presidenza.
Qualora lo ritenga necessario la Segreteria può chiedere all’Ufficio di presidenza o di sospendere i lavori per lo stretto tempo necessario a prendere una decisione sulle questioni presentate.
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